DM infrastrutture 22/04/2008
Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
- Forma giuridica: Decr. Ministeriale
- Nazionale/Regionale: Leggi nazionali
- Categorico Leggi: Edilizia - Residenziale
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
PER LA FAMIGLIA
IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE
Vista la decisione 2005/842/CE della Commissione europea
riguardante l'applicazione dell'art. 86, paragrafo 2, del Trattato CE
agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di
servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della
gestione di servizi d'interesse economico generale;
Vista la legge 8 febbraio 2007, n. 9, recante �Interventi per la
riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali� ed
in particolare l'art. 5 che dispone che vengano definite, con
apposito decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con i
Ministri della solidarieta' sociale, delle politiche per la famiglia,
per le politiche giovanili e le attivita' sportive, previa intesa con
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, le caratteristiche e i requisiti degli
alloggi sociali esenti dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato,
ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della
Comunita' europea;
Vista l'intesa, espressa dalla Conferenza unificata nella seduta
del 20 marzo 2008, sulla proposta di decreto di cui al richiamato
art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, predisposta dal Ministro
delle infrastrutture di concerto con i Ministri della solidarieta'
sociale, delle politiche per la famiglia, per le politiche giovanili
e le attivita' sportive;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti
di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, il presente decreto provvede, ai sensi dell'art. 5
della legge 8 febbraio 2007, n. 9, alla definizione di �alloggio
sociale�.
2. E' definito �alloggio sociale� l'unita' immobiliare adibita ad
uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di
interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di
ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari
svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di
alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come
elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale
costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al
soddisfacimento delle esigenze primarie.
3. Rientrano nella definizione di cui al comma 2 gli alloggi
realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il
ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni
fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia,
agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione
temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprieta'.
4. Il servizio di edilizia residenziale sociale viene erogato da
operatori pubblici e privati prioritariamente tramite l'offerta di
alloggi in locazione alla quale va destinata la prevalenza delle
risorse disponibili, nonche' il sostegno all'accesso alla proprieta'
della casa, perseguendo l'integrazione di diverse fasce sociali e
concorrendo al miglioramento delle condizioni di vita dei
destinatari.
5. L'alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico
generale, costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare
mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le
modalita' stabilite dalle normative regionali.
Art. 2.
Caratteristiche e requisiti
1. Le regioni, in concertazione con le Anci regionali, definiscono
i requisiti per l'accesso e la permanenza nell'alloggio sociale.
2. Il canone di locazione dell'alloggio sociale di cui all'art. 1,
comma 2, e' definito dalle regioni, in concertazione con le Anci
regionali, in relazione alle diverse capacita' economiche degli
aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle
caratteristiche dell'alloggio. L'ammontare dei canoni di affitto
percepiti dagli operatori deve comunque coprire i costi fiscali, di
gestione e di manutenzione ordinaria del patrimonio tenuto conto,
altresi', della funzione sociale dell'alloggio come definito dal
presente decreto.
3. Il canone di locazione dell'alloggio sociale di cui all'art. 1,
comma 3, non puo' superare quello derivante dai valori risultanti
dagli accordi locali sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 3,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni ed
integrazioni ovvero, qualora non aggiornati, il valore determinato ai
sensi dell'art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
puo' essere articolato in relazione alla diversa capacita' economica
degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle
caratteristiche dell'alloggio.
4. Agli operatori pubblici individuati come soggetti erogatori del
servizio di edilizia sociale in locazione permanente sulla base delle
vigenti normative ed agli operatori pubblici e privati selezionati
mediante procedimento di evidenza pubblica per la realizzazione degli
alloggi di cui all'art. 1, comma 3, spetta una compensazione
costituita dal canone di locazione e dalle eventuali diverse misure
stabilite dallo Stato, dalle regioni e province autonome e dagli enti
locali. Tale compensazione non puo' eccedere quanto necessario per
coprire i costi derivanti dagli adempimenti degli obblighi del
servizio nonche' un eventuale ragionevole utile.
5. Le regioni, in concertazione con le Anci regionali, fissano i
requisiti per beneficiare delle agevolazioni per l'accesso alla
proprieta' e stabiliscono modalita', criteri per la determinazione
del prezzo di vendita, stabilito nella convenzione con il comune, per
il trasferimento dei benefici agli acquirenti, anche successivi al
primo, tenuto conto dei diversi sussidi accordati per l'acquisto, la
costruzione o il recupero.
6. Salvo diversa disciplina regionale, in relazione a particolari
programmi d'intervento, gli enti locali possono stabilire specifici
canoni, criteri di accesso e permanenza, assumendo a proprio totale
carico i costi delle compensazioni spettanti agli operatori, da
coprire anche attraverso valorizzazioni premiali di tipo urbanistico.
7. L'alloggio sociale deve essere adeguato, salubre, sicuro e
costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche
tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge
5 agosto 1978, n. 457. Nel caso di servizio di edilizia sociale in
locazione si considera adeguato un alloggio con un numero di vani
abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo
familiare - e comunque non superiore a cinque - oltre ai vani
accessori quali bagno e cucina. L'alloggio sociale deve essere
costruito secondo principi di sostenibilita' ambientale e di
risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche
alternative.
8. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e
Bolzano compatibilmente con gli statuti speciali e con le relative
norme di attuazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 aprile 2008
Il Ministro delle infrastrutture
Di Pietro
Il Ministro della solidarieta' sociale
Ferrero
Il Ministro delle politiche per la famiglia
Bindi
Il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive
Melandri
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 5, foglio n. 136
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
PER LA FAMIGLIA
IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE
Vista la decisione 2005/842/CE della Commissione europea
riguardante l'applicazione dell'art. 86, paragrafo 2, del Trattato CE
agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di
servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della
gestione di servizi d'interesse economico generale;
Vista la legge 8 febbraio 2007, n. 9, recante �Interventi per la
riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali� ed
in particolare l'art. 5 che dispone che vengano definite, con
apposito decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con i
Ministri della solidarieta' sociale, delle politiche per la famiglia,
per le politiche giovanili e le attivita' sportive, previa intesa con
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, le caratteristiche e i requisiti degli
alloggi sociali esenti dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato,
ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della
Comunita' europea;
Vista l'intesa, espressa dalla Conferenza unificata nella seduta
del 20 marzo 2008, sulla proposta di decreto di cui al richiamato
art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, predisposta dal Ministro
delle infrastrutture di concerto con i Ministri della solidarieta'
sociale, delle politiche per la famiglia, per le politiche giovanili
e le attivita' sportive;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti
di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, il presente decreto provvede, ai sensi dell'art. 5
della legge 8 febbraio 2007, n. 9, alla definizione di �alloggio
sociale�.
2. E' definito �alloggio sociale� l'unita' immobiliare adibita ad
uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di
interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di
ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari
svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di
alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come
elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale
costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al
soddisfacimento delle esigenze primarie.
3. Rientrano nella definizione di cui al comma 2 gli alloggi
realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il
ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni
fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia,
agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione
temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprieta'.
4. Il servizio di edilizia residenziale sociale viene erogato da
operatori pubblici e privati prioritariamente tramite l'offerta di
alloggi in locazione alla quale va destinata la prevalenza delle
risorse disponibili, nonche' il sostegno all'accesso alla proprieta'
della casa, perseguendo l'integrazione di diverse fasce sociali e
concorrendo al miglioramento delle condizioni di vita dei
destinatari.
5. L'alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico
generale, costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare
mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le
modalita' stabilite dalle normative regionali.
Art. 2.
Caratteristiche e requisiti
1. Le regioni, in concertazione con le Anci regionali, definiscono
i requisiti per l'accesso e la permanenza nell'alloggio sociale.
2. Il canone di locazione dell'alloggio sociale di cui all'art. 1,
comma 2, e' definito dalle regioni, in concertazione con le Anci
regionali, in relazione alle diverse capacita' economiche degli
aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle
caratteristiche dell'alloggio. L'ammontare dei canoni di affitto
percepiti dagli operatori deve comunque coprire i costi fiscali, di
gestione e di manutenzione ordinaria del patrimonio tenuto conto,
altresi', della funzione sociale dell'alloggio come definito dal
presente decreto.
3. Il canone di locazione dell'alloggio sociale di cui all'art. 1,
comma 3, non puo' superare quello derivante dai valori risultanti
dagli accordi locali sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 3,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni ed
integrazioni ovvero, qualora non aggiornati, il valore determinato ai
sensi dell'art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
puo' essere articolato in relazione alla diversa capacita' economica
degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle
caratteristiche dell'alloggio.
4. Agli operatori pubblici individuati come soggetti erogatori del
servizio di edilizia sociale in locazione permanente sulla base delle
vigenti normative ed agli operatori pubblici e privati selezionati
mediante procedimento di evidenza pubblica per la realizzazione degli
alloggi di cui all'art. 1, comma 3, spetta una compensazione
costituita dal canone di locazione e dalle eventuali diverse misure
stabilite dallo Stato, dalle regioni e province autonome e dagli enti
locali. Tale compensazione non puo' eccedere quanto necessario per
coprire i costi derivanti dagli adempimenti degli obblighi del
servizio nonche' un eventuale ragionevole utile.
5. Le regioni, in concertazione con le Anci regionali, fissano i
requisiti per beneficiare delle agevolazioni per l'accesso alla
proprieta' e stabiliscono modalita', criteri per la determinazione
del prezzo di vendita, stabilito nella convenzione con il comune, per
il trasferimento dei benefici agli acquirenti, anche successivi al
primo, tenuto conto dei diversi sussidi accordati per l'acquisto, la
costruzione o il recupero.
6. Salvo diversa disciplina regionale, in relazione a particolari
programmi d'intervento, gli enti locali possono stabilire specifici
canoni, criteri di accesso e permanenza, assumendo a proprio totale
carico i costi delle compensazioni spettanti agli operatori, da
coprire anche attraverso valorizzazioni premiali di tipo urbanistico.
7. L'alloggio sociale deve essere adeguato, salubre, sicuro e
costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche
tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge
5 agosto 1978, n. 457. Nel caso di servizio di edilizia sociale in
locazione si considera adeguato un alloggio con un numero di vani
abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo
familiare - e comunque non superiore a cinque - oltre ai vani
accessori quali bagno e cucina. L'alloggio sociale deve essere
costruito secondo principi di sostenibilita' ambientale e di
risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche
alternative.
8. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e
Bolzano compatibilmente con gli statuti speciali e con le relative
norme di attuazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 aprile 2008
Il Ministro delle infrastrutture
Di Pietro
Il Ministro della solidarieta' sociale
Ferrero
Il Ministro delle politiche per la famiglia
Bindi
Il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive
Melandri
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 5, foglio n. 136