DM infrastrutture 22/04/2008

Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
  • Forma giuridica: Decr. Ministeriale
  • Nazionale/Regionale: Leggi nazionali
  • Categorico Leggi: Edilizia - Residenziale
  • IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

    di concerto con

    IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

    IL MINISTRO DELLE POLITICHE
    PER LA FAMIGLIA

    IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE

    Vista la decisione 2005/842/CE della Commissione europea
    riguardante l'applicazione dell'art. 86, paragrafo 2, del Trattato CE
    agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di
    servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della
    gestione di servizi d'interesse economico generale;
    Vista la legge 8 febbraio 2007, n. 9, recante �Interventi per la
    riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali� ed
    in particolare l'art. 5 che dispone che vengano definite, con
    apposito decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con i
    Ministri della solidarieta' sociale, delle politiche per la famiglia,
    per le politiche giovanili e le attivita' sportive, previa intesa con
    la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
    28 agosto 1997, n. 281, le caratteristiche e i requisiti degli
    alloggi sociali esenti dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato,
    ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della
    Comunita' europea;
    Vista l'intesa, espressa dalla Conferenza unificata nella seduta
    del 20 marzo 2008, sulla proposta di decreto di cui al richiamato
    art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, predisposta dal Ministro
    delle infrastrutture di concerto con i Ministri della solidarieta'
    sociale, delle politiche per la famiglia, per le politiche giovanili
    e le attivita' sportive;
    Decreta:

    Art. 1.
    Definizioni

    1. Ai fini dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti
    di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della
    Comunita' europea, il presente decreto provvede, ai sensi dell'art. 5
    della legge 8 febbraio 2007, n. 9, alla definizione di �alloggio
    sociale�.
    2. E' definito �alloggio sociale� l'unita' immobiliare adibita ad
    uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di
    interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di
    ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari
    svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di
    alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come
    elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale
    costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al
    soddisfacimento delle esigenze primarie.
    3. Rientrano nella definizione di cui al comma 2 gli alloggi
    realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il
    ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni
    fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia,
    agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione
    temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprieta'.
    4. Il servizio di edilizia residenziale sociale viene erogato da
    operatori pubblici e privati prioritariamente tramite l'offerta di
    alloggi in locazione alla quale va destinata la prevalenza delle
    risorse disponibili, nonche' il sostegno all'accesso alla proprieta'
    della casa, perseguendo l'integrazione di diverse fasce sociali e
    concorrendo al miglioramento delle condizioni di vita dei
    destinatari.
    5. L'alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico
    generale, costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare
    mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le
    modalita' stabilite dalle normative regionali.



    Art. 2.
    Caratteristiche e requisiti

    1. Le regioni, in concertazione con le Anci regionali, definiscono
    i requisiti per l'accesso e la permanenza nell'alloggio sociale.
    2. Il canone di locazione dell'alloggio sociale di cui all'art. 1,
    comma 2, e' definito dalle regioni, in concertazione con le Anci
    regionali, in relazione alle diverse capacita' economiche degli
    aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle
    caratteristiche dell'alloggio. L'ammontare dei canoni di affitto
    percepiti dagli operatori deve comunque coprire i costi fiscali, di
    gestione e di manutenzione ordinaria del patrimonio tenuto conto,
    altresi', della funzione sociale dell'alloggio come definito dal
    presente decreto.
    3. Il canone di locazione dell'alloggio sociale di cui all'art. 1,
    comma 3, non puo' superare quello derivante dai valori risultanti
    dagli accordi locali sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 3,
    della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni ed
    integrazioni ovvero, qualora non aggiornati, il valore determinato ai
    sensi dell'art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
    puo' essere articolato in relazione alla diversa capacita' economica
    degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle
    caratteristiche dell'alloggio.
    4. Agli operatori pubblici individuati come soggetti erogatori del
    servizio di edilizia sociale in locazione permanente sulla base delle
    vigenti normative ed agli operatori pubblici e privati selezionati
    mediante procedimento di evidenza pubblica per la realizzazione degli
    alloggi di cui all'art. 1, comma 3, spetta una compensazione
    costituita dal canone di locazione e dalle eventuali diverse misure
    stabilite dallo Stato, dalle regioni e province autonome e dagli enti
    locali. Tale compensazione non puo' eccedere quanto necessario per
    coprire i costi derivanti dagli adempimenti degli obblighi del
    servizio nonche' un eventuale ragionevole utile.
    5. Le regioni, in concertazione con le Anci regionali, fissano i
    requisiti per beneficiare delle agevolazioni per l'accesso alla
    proprieta' e stabiliscono modalita', criteri per la determinazione
    del prezzo di vendita, stabilito nella convenzione con il comune, per
    il trasferimento dei benefici agli acquirenti, anche successivi al
    primo, tenuto conto dei diversi sussidi accordati per l'acquisto, la
    costruzione o il recupero.
    6. Salvo diversa disciplina regionale, in relazione a particolari
    programmi d'intervento, gli enti locali possono stabilire specifici
    canoni, criteri di accesso e permanenza, assumendo a proprio totale
    carico i costi delle compensazioni spettanti agli operatori, da
    coprire anche attraverso valorizzazioni premiali di tipo urbanistico.
    7. L'alloggio sociale deve essere adeguato, salubre, sicuro e
    costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche
    tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge
    5 agosto 1978, n. 457. Nel caso di servizio di edilizia sociale in
    locazione si considera adeguato un alloggio con un numero di vani
    abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo
    familiare - e comunque non superiore a cinque - oltre ai vani
    accessori quali bagno e cucina. L'alloggio sociale deve essere
    costruito secondo principi di sostenibilita' ambientale e di
    risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche
    alternative.
    8. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
    regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e
    Bolzano compatibilmente con gli statuti speciali e con le relative
    norme di attuazione.
    Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana.
    Roma, 22 aprile 2008

    Il Ministro delle infrastrutture
    Di Pietro

    Il Ministro della solidarieta' sociale
    Ferrero

    Il Ministro delle politiche per la famiglia
    Bindi

    Il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive
    Melandri

    Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2008
    Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
    territorio, registro n. 5, foglio n. 136
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